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Società Operaia di Mutuo Soccorso
"Lodovico Boschieri"

 
 
Il secondo Statuto della S.O.M.S.
 
 

SOMMARIO

Verbale di Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 17 marzo 1991

STATUTO

TITOLO I - Costituzione, denominazione e scopi

Art. 1 - Art. 2 - Art. 3

TITOLO II - Classificazione dei Soci

Art. 4 - Art. 5 - Art. 6

TITOLO III - Ammissione, espulsione dei Soci

Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10 - Art. 11

TITOLO IV - Diritti e doveri dei Soci

Art. 12 - Art. 13

TITOLO V - Del patrimonio Sociale

Art. 14  - Art. 15

TITOLO VI - Rappresentanza

Art. 16 - Art. 17 - Art. 18 - Art. 19 - Art. 20 - Art. 21 - Art. 22 - Art. 23 - Art. 24 - Art. 25

Art. 26 - Art. 27 - Art. 28 - Art. 29 - Art. 30 - Art. 31 - Art. 32 - Art. 33 - Art. 34

TITOLO VII - Disposizioni generali

Art. 35 - Art. 36 - Art. 37 - Art. 38

TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 39 - Art. 40 - Art. 41


VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 17 (diciassette) del mese di marzo. Alle ore 10 (dieci).

In Crocetta del Montello, Via S. Andrea n. 11.

A richiesta del Signor Innocente Giulio, Presidente del Consiglio Direttivo della "Società Operaia di Mutuo Soccorso Boschieri Lodovico in Crocetta Trevigiana" con sede in Crocetta del Montello, Via S. Andrea n. 11, iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Treviso al n. 456 reg. persone giuridiche, avente codice fiscale n. 92005080269.

Ed allo scopo di ricevere nei miei atti il verbale dell'Assemblea generale straordinaria dei Soci della Società stessa indetta in questo giorno ora e luogo.

Avanti a me dott. Ernesto Scarpa Gregorj, notaio residente in Montebelluna ed iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Treviso, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane concordemente e col mio consenso dai comparsi, si è adunata l'Assemblea generale straordinaria della sopra citata Società.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo Signor Innocente Giulio, nato a Milano il 12 luglio 1918 e residente a Crocetta del Montello in Via De Gasperi n. 3, pensionato;

della cui identità pesonale io notaio sono certo, il quale, in apertura di seduta, fa rilevare agli intervenuti che l'odierna assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione, mediante inviti personali spediti a tutti i Soci, nonchè avvisi affissi nei locali sociali  e nell'Albo del Comune di Crocetta del Montello e nelle bacheche delle frazioni di Nogarè, Ciano e Crocetta, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto Sociale vigente, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione varie modifiche allo Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina Segretario della stessa m,e notaio che accetto.

Così costituito l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, il Presidente constata:

  1. che risultano iscritti nel libro dei Soci in regola col tesseramento n. 244 Soci;

  2. che risultano presenti in proprio o per delega - da conservarsi in atti sociali - n. 170 Soci su n. 244 Soci iscritti;

  3. che per il Consiglio Direttivo sono presenti i Signori: 

  4. che è presente il Segretario Sig. Candon Eugenio

  5. che per il Collegio sindacale è presente il Sig. Binotto Bruno

TUTTO CIO' CONSTATATO

Il Presidente dichiara legalmente costituita l'Assemblea e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente da' inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, proponendo all'Assemblea la modificazione dell'attuale Statuto Sociale, risalente all'atto di costituzione in data 26/04/1914, con una articolazione più rispondente alle mutate esigenze della Società ed alle intervenute modifiche legislative, mantenendo tuttavia inalterato l'impianto generale del medesimo Statuto e gran parte degli articoli.

Da' quindi illustrazione all'Assemblea del testo proposto dello Statuto Sociale, suddiviso in n. 8 titoli e composto di n. 41 articoli.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, avute tutte le delucidazioni del caso, dopo esauriente discussione, con l'intervento del Dr. Claudio Bianchin, che, sottolineando il principio della solidarietà su cui è basata la Società Operaia, suggerisce la sostituzione del termine "religioso" con quello "confessionale" lavvode si escludono dagli scopi della Società i fini politici e religiosi, in quanto la solidarietà è parte di un ampio concetto di religiosità, e del Sig. Binotto Bruno, che ritiene opportuna l'eliminazione della incongrua previsione della validità delle sedute del Consiglio Direttivo in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, così come previsto dall'art. 42 del vecchio Statuto, ritenuta l'opportunità della proposta.

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

E' così pubblicato l'atto presente che, scritto a macchina da persona di mia fiducia su di due fogli per sei facciate fin qui, viene sottoscritto qui in calce ed al margine del primo foglio dal Presidente dell'Assemblea e da me Notaio, essendo le ore 11,20 (undici e venti minuti).

f.to Giulio Innocente

(L.S.) Dr. Ernesto Scarpa Gregori

Notaio


STATUTO DELLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO

"Lodovico Boschieri"

TITOLO I
Costituzione, denominazione e scopi

Art. 1 - Con atto rogato nello studio notarile del dott. Francesco Castagna in Cornuda il 26 aprile 1914, numero di repertorio 4346 e omologato dal Tribunale di Treviso il 18 maggio 1914, è costituita una Società Operaia di Mutuo Soccorso in Crocetta Trevigiana con la denominazione "Società Operaia di Mutuo soccorso Boschieri Lodovico". Per il successivo mutamento del toponimo essa si denomina in seguito "Società Operaia di Mutuo Soccorso Lodovico Boschieri in Crocetta del Montello".

Art. 2 - La Società non si prefigge né fini politici o confessionali né ha scopi di lucro. Suoi principi basilari sono:

  1. solidarietà morale in spirito di reciproca fratellanza;
  2. mutuo soccorso materiale anche con forme di sussidio in caso di comprovata e urgente necessità;
  3. promozione e sostegno di iniziative, manifestazioni e istituzioni che tendano al miglioramento morale, materiale e culturale dei ceti lavoratori;
  4. cooperazione ai programmi di sviluppo delle attività lavorative (specialmente nell'ambito industriale) e a piani finalizzati al progresso economico dei ceti lavoratori.

Art. 3 - La Società ha la propria sede in Crocetta del Montello, Via Sant'Andrea 11, e durata senza prefissati termini di tempo. Suo organo sovrano è l'Assemblea Generale dei Soci.

TITOLO II
Classificazione dei Soci

Art. 4 - I Soci sono distinti in due categorie:

  1. Soci Effettivi;
  2. Soci Onorari.

Art. 5 - Sono Soci effettivi quelli che, adempiendo ai doveri loro prescritti dal presente Statuto, fruiscono di tutti i vantaggi che la Società accorda.

Art. 6 - Sono Soci Onorari coloro che dalla Assemblea generale dei Soci, per deliberazione di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, siano riconosciuti benemeriti in modo eminente dell'umanità, della Patria e della Società per opere da essi compiute.
La loro proclamazione avviene nel corso di una riunione dell'Assemblea stessa.
I Soci Onorari sono tali a titolo gratuito.

TITOLO III
Ammissione, espulsione dei Soci

Art. 7 - Le domande d'ammissione a Socio devono essere presentate al Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 16, su apposito modulo fornito dalla Presidenza e controfirmato da un Socio proponente.

Art. 8 - Per l'ammissione nella Società occorre:

  1. non essere mai stato condannato per furto, truffa, attentato ai buoni costumi ed in generale per titoli infamanti ed aver tenuto sempre onesta condotta;
  2. non aver impugnato le armi contro la Patria o disertato dalle forze armate dello Stato Italiano;
  3. ottenere dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, la maggioranza dei voti.

Art. 9 - Vengono espulsi dalla Società coloro che cadono nei casi contemplati alle lettere a. e b. dell'art. 8.

Art. 10 - Gli espulsi non possono essere riammessi quali soci salvo se riabilitati dalla condanna o se giudicati ravveduti dal Consiglio.

Art. 11 - Chi viene espulso e non viene poi riammesso nella Società, può ricorrere ai Sindaci per la revoca della deliberazione consiliare.

TITOLO IV
Doveri e diritti dei Soci

Art. 12 - Ogni Socio effettivo all'atto della iscrizione deve pagare una contribuzione per il tesseramento, il cui importo viene annualmente stabilito dal Consiglio in carica che ha facoltà di aumentarlo o diminuirlo nella misura richiesta da esigenze di bilancio o necessità di aggiornamento al valore della lira.

Art. 13 - In caso di comprovata indigenza in seguito a eventi luttuosi o morbosi o a infortuni e disgrazie di varia natura il Socio o la sua famiglia possono ottenere, su domanda opportunamente documentata, uno speciale sussidio in via straordinaria e in relazione alle disponibilità di bilancio, sempre che non esistano diritti di qualsivoglia natura di beneficio da parte di Enti assistenziali. In ogni caso il sussidio non può avere carattere di regolare e illimitata continuità.

TITOLO V
Del patrimonio sociale

Art. 14 - La Società provvede ai suoi impegni con le entrate provenienti dalle contribuzioni sociali, dai frutti di capitale, da tutti gli utili derivanti da aziende speciali che la Società abbia assunto o sia per assumere, da lasciti o donazioni eventuali e da manifestazioni varie da essa organizzate, le quali tutte costituiscono il patrimonio sociale, che non appartiene ai Soci individualmente, ma all'intera Società quale Ente Morale.
Esso è affidato al Consiglio Direttivo il quale potrà investirlo nel modo che crederà più utile e conveniente per la Società stessa.

Art. 15 - La Società s'interdice operazioni aleatorie o qualsiasi distrazione di fondi a scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto.

TITOLO VI
Rappresentanza

Art. 16 - La Società è rappresentata da un Consiglio Direttivo personalmente e solidamente responsabile, a norma di legge, il quale è composto di:

  • un Presidente
  • due Vice Presidenti;
  • dodici Consiglieri.

Esso è integrato da un Segretario, da un Cassiere, e da due Sindaci, senza diritto di voto deliberativo.
Possono, per speciali benemerenze verso la Società, essere nominati Presidenti Onorari e Soci Onorari.
I primi possono intervenire e presiedere di preferenza, in ragione di anzianità di nomina, le sedute dell'Assemblea, i secondi intervenire a quelle dell'Assemblea.

Art. 17 - I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio segreto. Sono esclusi dall'elettorato passivo i minorenni.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limitazioni temporali.

Art. 18 - Il Presidente rappresenta la Società in confronto di terzi ed anche in giudizio; convoca e di regola presiede, salvo il caso che la presidenza non venga assunta da un Presidente Onorario, le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dei Soci; presiede sempre, salvo i casi di cui al successivo art. 19, le adunanza del Consiglio Direttivo con l'obbligo di far tenere le lettere d'invito almeno cinque giorni prima dell'adunanza; cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte; rilascia i mandati di pagamento per sussidi e per le spese ordinarie e straordinarie debitamente autorizzate; prende, nei casi d'urgenza e nell'interesse sociale, gli opportuni provvedimenti con l'impegno di chiedere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza; sovraintende al buon andamento dell'Amministrazione, del patrimonio sociale e all'osservanza del presente Statuto.

Art. 19 - I due Vice Presidenti assistono il Presidente nella trattazione degli affari ordinari e, con riguardo alla loro anzianità di elezione o, in subordine, di appartenenza alla Società, lo sostituiscono nei casi di assenza, impedimento o rinunzia alla carica.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo sorveglia il buon andamento della Società, ne amministra il patrimonio nel modo più sicuro e vantaggioso; procede alla nomina del Segretario e del Cassiere; delibera, infine sopra tutti gli affari d'interesse della Società.

Art. 21 - Le adunanze sono legali solo quando intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti.
Il Consigliere che non interviene all'adunanza per tre volte consecutivo senza giustificato impedimento, da riconoscere dal Consiglio, è considerato dimissionario con effetto immediato.

Art. 22 - Nelle riunioni del Consiglio Direttivo il Segretario e il Cassiere non hanno diritto di voto deliberativo, come previsto dall'art. 16, ma solo di voto consultivo purché la questione specifica non coinvolga loro personali interessi.

Art. 23 - Le votazioni avvengono per alzata di mano purché non si tratti di interessi o questioni di persone, nel qual caso la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

Art. 24 - All'adunanza del Consiglio hanno diritto a presenziare tutti i Soci, eccettuato il caso che si tratti di interesse loro personale.
Essi devono mantenere atteggiamento rispettoso e osservare il silenzio.

Art. 25 - Tutte le cariche sociali s'intendono a titolo onorifico.

Art. 26 - Il Segretario tiene la corrispondenza, la cui firma spetta al Presidente, ma deve controfirmarla.
Egli è incaricato della tenuta dei registri della Società e controfirma i mandati di pagamento; mette in evidenza nella stanza della Società l'elenco dei Soci, i nomi dei membri del Consiglio Direttivo e dei titolari delle altre cariche sociali; dirama gli avvisi di convocazione delle riunioni sia dell'Assemblea sia del Consiglio Direttivo, indicandone l'ordine del giorno; redige i processi verbali delle predette riunioni, curando di far apporre su quelli relativi alle seconde la firma del Consigliere Anziano, intendendosi per tale il Consigliere non Presidente o non Vice Presidente con maggiore anzianità di carica; prepara il bilancio ed il rendiconto annuale; esprime voto consultivo in tutte le deliberazioni nei limiti previsti dall'art. 22; tiene l'elenco dei Soci effettivi e onorari, nota il movimento degli ammessi e degli uscenti; disimpegna il carteggio, di qualunque specie ed esegue in ogni cosa le disposizioni del Presidente.
In qualità di contabile tiene in perfetta regola tutti i registri perché possa eseguirsi in qualunque momento la verifica di cassa; attende a tutto ciò di cui il Consiglio Direttivo lo incarica ai fini del buon andamento della Società.

Art. 27 - Il Cassiere custodisce, sotto la sua responsabilità, gli effetti, i libretti di conti correnti, i titoli di rendita, i valori ed il contante a lui affidato proveniente dalle entrate ordinarie e straordinarie della Società. E' suo obbligo tenere un registro giornale per il movimento di cassa e presentarlo ad ogni richiesta del Consiglio e dei Sindaci per la revisione dei titoli e la verifica di cassa, senza che possa opporre ragioni in contrario; esprime voto consultivo in tutte le deliberazioni afferenti alla gestione patrimoniale e finanziaria nei limiti previsti dall'art. 22.

Art. 28 - I Sindaci sono eletti dai Soci come previsto dall'art. 17, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
Procedono alla verifica di cassa a loro talento, controllano i registri e gli atti tutti della Società, osservando se siano state eseguite le disposizioni statutarie e le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, e alla fine di ogni anno rivedono i rendiconti, apponendovi, se regolari, il loro visto di approvazione.
Esprimono in tale occasione un particolareggiato giudizio sulla gestione, che viene letto nella riunione dell'Assemblea generale.
Possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo in tutte le deliberazioni afferenti alla gestione patrimoniale e finanziaria nei limiti previsti dall'art. 22.
Devono presentare obiezione ogni qual volta ritengano violate le norme statutarie o compromesso il buon andamento della Società.
Sono autorizzati a ricevere i reclami dei Soci e ad agire per la composizione di controversie.

Art. 29 - L'Assemblea generale è convocata ordinariamente una volta all'anno, entro il primo trimestre dell'anno sociale, per l'approvazione del conto finanziario e per discutere sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno. Le convocazioni generali avvengono, oltre che per invito personale, anche con avvisi da affiggere in luoghi pubblici.
L'Assemblea generale può venire convocata straordinariamente ogni qualvolta lo richiede l'interesse della Società o un quinto dei Soci ne faccia domanda.

Art. 30 - Nelle domenica successiva alle elezioni alle varie cariche, il Consiglio Direttivo della Società viene convocato per la proclamazione degli eletti e per l'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto e con separate votazioni, del Presidente e di due Vice Presidenti.

Art. 31 - Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea generale necessitano la presenza di almeno un quinto dei Soci effettivi e la maggioranza dei voti. Cadendo deserta l'adunanza per difetto di numero, nella seconda convocazione sono legali le deliberazioni prese a maggioranza assoluta di voti sul numero degli intervenuti.

Art. 32 - Nessun detentore di carica nelle sedute consiliari né in quelle dell'Assemblea può farsi rappresentare da altro Socio.

Art. 33 - Il Socio che desidera fare una proposta la cui trattazione è competenza dell'Assemblea, deve, almeno un mese prima della convocazione, presentarla all'Ufficio di Presidenza per l'opportuna valutazione e inserzione all'ordine del giorno.

Art. 34 - Qualora non trattisi di elezione o di questione di persone, le deliberazioni sono approvate per alzata di mano o per appello nominale a richiesta.

TITOLO VII
Disposizioni generali

Art. 35 - La Società ha una bandiera propria con i colori Nazionali e con il simbolo della fratellanza, da esporre in occasione delle adunanze generali e quando la Società sia solennemente rappresentata. La bandiera è affidata alla custodia del Consiglio.

Art. 36 - La Società non può sciogliersi volontariamente, ma in caso di scioglimento forzato il patrimonio sociale, compresi i mobili, la libreria, i registri e gli atti tutti della Società vengono affidati al Comune locale, a cui si raccomandano buona custodia ed amministrazione. Tre delegati, nominati dal Consiglio Comunale di Crocetta del Montello, coopereranno con la rappresentanza comunale all'amministrazione del patrimonio della Società disciolta. Eventuali somme residue disponibili vengono dispensate in soccorsi ad ammalati poveri, con speciale riguardo ai già Soci.

Art. 37 - Costituendosi una nuova Società Operaia con gli stessi scopi ed indirizzo, il patrimonio, la libreria e l'archivio passano di diritto alla nuova Società dopo tre anni dalla sua esistenza.
In nessun caso, però, la Società può deliberare la ripartizione del fondo fra i Soci; per la tutela e sorveglianza di quanto sopra indicato la Società si affida al Municipio locale.

Art. 38 - La Società deve intervenire con una rappresentanza e con la propria bandiera all'accompagnamento in morte di un Socio.

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 39 - Per tutti i casi non previsti e stabiliti dal presente Statuto e relativo regolamento provvedono speciali deliberazioni del Consiglio Direttivo purché non contrarie ai principi generali e allo scopo dello Statuto.

Art. 40 - Chi non sia in regola con il tesseramento annuale decade da Socio.

Art. 41 - Per eventuali modificazioni al presente Statuto l'Assemblea non può deliberare che con l'intervento di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci iscritti e le deliberazioni non sono valide se non con il suffragio di 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

Crocetta del Montello, lì 17 marzo 1991.