Il
secondo Statuto della S.O.M.S. |
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VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 17 (diciassette) del mese di marzo. Alle ore 10 (dieci). In Crocetta del Montello, Via S. Andrea n. 11. - Approvazione varie modifiche allo Statuto. Il Presidente dell'Assemblea nomina Segretario della stessa m,e notaio che accetto. Così costituito l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, il Presidente constata:
(L.S.) Dr. Ernesto Scarpa Gregori STATUTO DELLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
TITOLO I Art. 1 - Con atto rogato nello studio notarile del dott. Francesco Castagna in Cornuda il 26 aprile 1914, numero di repertorio 4346 e omologato dal Tribunale di Treviso il 18 maggio 1914, è costituita una Società Operaia di Mutuo Soccorso in Crocetta Trevigiana con la denominazione "Società Operaia di Mutuo soccorso Boschieri Lodovico". Per il successivo mutamento del toponimo essa si denomina in seguito "Società Operaia di Mutuo Soccorso Lodovico Boschieri in Crocetta del Montello". Art. 2 - La Società non si prefigge né fini politici o confessionali né ha scopi di lucro. Suoi principi basilari sono:
Art. 3 - La Società ha la propria sede in Crocetta del Montello, Via Sant'Andrea 11, e durata senza prefissati termini di tempo. Suo organo sovrano è l'Assemblea Generale dei Soci.
TITOLO II Art. 4 - I Soci sono distinti in due categorie:
Art. 5 - Sono Soci effettivi quelli che, adempiendo ai doveri loro prescritti dal presente Statuto, fruiscono di tutti i vantaggi che la Società accorda. Art. 6 - Sono
Soci Onorari coloro che dalla Assemblea generale dei Soci, per deliberazione
di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, siano riconosciuti benemeriti
in modo eminente dell'umanità, della Patria e della Società per opere
da essi compiute.
TITOLO III Art. 7 - Le domande d'ammissione a Socio devono essere presentate al Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 16, su apposito modulo fornito dalla Presidenza e controfirmato da un Socio proponente. Art. 8 - Per l'ammissione nella Società occorre:
Art. 9 - Vengono espulsi dalla Società coloro che cadono nei casi contemplati alle lettere a. e b. dell'art. 8. Art. 10 - Gli espulsi non possono essere riammessi quali soci salvo se riabilitati dalla condanna o se giudicati ravveduti dal Consiglio. Art. 11 - Chi viene espulso e non viene poi riammesso nella Società, può ricorrere ai Sindaci per la revoca della deliberazione consiliare.
TITOLO IV Art. 12 - Ogni Socio effettivo all'atto della iscrizione deve pagare una contribuzione per il tesseramento, il cui importo viene annualmente stabilito dal Consiglio in carica che ha facoltà di aumentarlo o diminuirlo nella misura richiesta da esigenze di bilancio o necessità di aggiornamento al valore della lira. Art. 13 - In caso di comprovata indigenza in seguito a eventi luttuosi o morbosi o a infortuni e disgrazie di varia natura il Socio o la sua famiglia possono ottenere, su domanda opportunamente documentata, uno speciale sussidio in via straordinaria e in relazione alle disponibilità di bilancio, sempre che non esistano diritti di qualsivoglia natura di beneficio da parte di Enti assistenziali. In ogni caso il sussidio non può avere carattere di regolare e illimitata continuità.
TITOLO V Art. 14 -
La Società provvede ai suoi impegni con le entrate provenienti dalle contribuzioni
sociali, dai frutti di capitale, da tutti gli utili derivanti da aziende
speciali che la Società abbia assunto o sia per assumere, da lasciti o
donazioni eventuali e da manifestazioni varie da essa organizzate, le
quali tutte costituiscono il patrimonio sociale, che non appartiene ai
Soci individualmente, ma all'intera Società quale Ente Morale. Art. 15 - La Società s'interdice operazioni aleatorie o qualsiasi distrazione di fondi a scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto.
TITOLO VI Art. 16 - La Società è rappresentata da un Consiglio Direttivo personalmente e solidamente responsabile, a norma di legge, il quale è composto di:
Esso è integrato
da un Segretario, da un Cassiere, e da due Sindaci, senza diritto di voto
deliberativo. Art. 17 -
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta di
voti e a scrutinio segreto. Sono esclusi dall'elettorato passivo i minorenni. Art. 18 - Il Presidente rappresenta la Società in confronto di terzi ed anche in giudizio; convoca e di regola presiede, salvo il caso che la presidenza non venga assunta da un Presidente Onorario, le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dei Soci; presiede sempre, salvo i casi di cui al successivo art. 19, le adunanza del Consiglio Direttivo con l'obbligo di far tenere le lettere d'invito almeno cinque giorni prima dell'adunanza; cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte; rilascia i mandati di pagamento per sussidi e per le spese ordinarie e straordinarie debitamente autorizzate; prende, nei casi d'urgenza e nell'interesse sociale, gli opportuni provvedimenti con l'impegno di chiedere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza; sovraintende al buon andamento dell'Amministrazione, del patrimonio sociale e all'osservanza del presente Statuto. Art. 19 - I due Vice Presidenti assistono il Presidente nella trattazione degli affari ordinari e, con riguardo alla loro anzianità di elezione o, in subordine, di appartenenza alla Società, lo sostituiscono nei casi di assenza, impedimento o rinunzia alla carica. Art. 20 - Il Consiglio Direttivo sorveglia il buon andamento della Società, ne amministra il patrimonio nel modo più sicuro e vantaggioso; procede alla nomina del Segretario e del Cassiere; delibera, infine sopra tutti gli affari d'interesse della Società. Art. 21 -
Le adunanze sono legali solo quando intervenga la maggioranza dei componenti
il Consiglio e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di
voti. Art. 22 - Nelle riunioni del Consiglio Direttivo il Segretario e il Cassiere non hanno diritto di voto deliberativo, come previsto dall'art. 16, ma solo di voto consultivo purché la questione specifica non coinvolga loro personali interessi. Art. 23 - Le votazioni avvengono per alzata di mano purché non si tratti di interessi o questioni di persone, nel qual caso la votazione ha luogo a scrutinio segreto. Art. 24 -
All'adunanza del Consiglio hanno diritto a presenziare tutti i Soci, eccettuato
il caso che si tratti di interesse loro personale. Art. 25 - Tutte le cariche sociali s'intendono a titolo onorifico. Art. 26 -
Il Segretario tiene la corrispondenza, la cui firma spetta al Presidente,
ma deve controfirmarla. Art. 27 - Il Cassiere custodisce, sotto la sua responsabilità, gli effetti, i libretti di conti correnti, i titoli di rendita, i valori ed il contante a lui affidato proveniente dalle entrate ordinarie e straordinarie della Società. E' suo obbligo tenere un registro giornale per il movimento di cassa e presentarlo ad ogni richiesta del Consiglio e dei Sindaci per la revisione dei titoli e la verifica di cassa, senza che possa opporre ragioni in contrario; esprime voto consultivo in tutte le deliberazioni afferenti alla gestione patrimoniale e finanziaria nei limiti previsti dall'art. 22. Art. 28 -
I Sindaci sono eletti dai Soci come previsto dall'art. 17, durano in carica
quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Art. 29 -
L'Assemblea generale è convocata ordinariamente una volta all'anno, entro
il primo trimestre dell'anno sociale, per l'approvazione del conto finanziario
e per discutere sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno. Le convocazioni
generali avvengono, oltre che per invito personale, anche con avvisi da
affiggere in luoghi pubblici. Art. 30 - Nelle domenica successiva alle elezioni alle varie cariche, il Consiglio Direttivo della Società viene convocato per la proclamazione degli eletti e per l'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto e con separate votazioni, del Presidente e di due Vice Presidenti. Art. 31 - Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea generale necessitano la presenza di almeno un quinto dei Soci effettivi e la maggioranza dei voti. Cadendo deserta l'adunanza per difetto di numero, nella seconda convocazione sono legali le deliberazioni prese a maggioranza assoluta di voti sul numero degli intervenuti. Art. 32 - Nessun detentore di carica nelle sedute consiliari né in quelle dell'Assemblea può farsi rappresentare da altro Socio. Art. 33 - Il Socio che desidera fare una proposta la cui trattazione è competenza dell'Assemblea, deve, almeno un mese prima della convocazione, presentarla all'Ufficio di Presidenza per l'opportuna valutazione e inserzione all'ordine del giorno. Art. 34 - Qualora non trattisi di elezione o di questione di persone, le deliberazioni sono approvate per alzata di mano o per appello nominale a richiesta.
TITOLO VII Art. 35 - La Società ha una bandiera propria con i colori Nazionali e con il simbolo della fratellanza, da esporre in occasione delle adunanze generali e quando la Società sia solennemente rappresentata. La bandiera è affidata alla custodia del Consiglio. Art. 36 - La Società non può sciogliersi volontariamente, ma in caso di scioglimento forzato il patrimonio sociale, compresi i mobili, la libreria, i registri e gli atti tutti della Società vengono affidati al Comune locale, a cui si raccomandano buona custodia ed amministrazione. Tre delegati, nominati dal Consiglio Comunale di Crocetta del Montello, coopereranno con la rappresentanza comunale all'amministrazione del patrimonio della Società disciolta. Eventuali somme residue disponibili vengono dispensate in soccorsi ad ammalati poveri, con speciale riguardo ai già Soci. Art. 37 -
Costituendosi una nuova Società Operaia con gli stessi scopi ed indirizzo,
il patrimonio, la libreria e l'archivio passano di diritto alla nuova
Società dopo tre anni dalla sua esistenza. Art. 38 - La Società deve intervenire con una rappresentanza e con la propria bandiera all'accompagnamento in morte di un Socio.
TITOLO VIII Art. 39 - Per tutti i casi non previsti e stabiliti dal presente Statuto e relativo regolamento provvedono speciali deliberazioni del Consiglio Direttivo purché non contrarie ai principi generali e allo scopo dello Statuto. Art. 40 - Chi non sia in regola con il tesseramento annuale decade da Socio. Art. 41 - Per eventuali modificazioni al presente Statuto l'Assemblea non può deliberare che con l'intervento di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci iscritti e le deliberazioni non sono valide se non con il suffragio di 2/3 (due terzi) degli intervenuti. Crocetta del Montello, lì 17 marzo 1991.
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