Questo
lo Statuto della Società Operaia di Mutuo Soccorso fondata nel 1913
da Andrea Antonini per gli Operai del Canapificio Veneto, che erano
obbligati ad iscrivervisi.
Il Socio
che cessa di far parte
dello Stabilimento ha l’obbligo di restituire al Consigliere di
turno la copia che gli viene data in consegna del presente Statuto.
STATUTO
approvato nell’ Assemblea
generale del 24 Agosto 1913 e modificato in data 25 Ottobre 1914
e 15 Febbraio 1921
Natura e scopo della
Società
Art 1. - E’
costituita una Società
di Mutuo soccorso fra gli operai del Canapificio Veneto Antonini
& Ceresa S. A. - Crocetta Trevigiana collo scopo di sussidiare
i Soci in caso di malattia e le rispettive famiglie in caso di morte.
La Società si asterrà
sempre ed in modo assoluto da qualsiasi manifestazione politica.
Mezzi di cui dispone
Art. 2. -
Il
fondo della Società di M.S. è costituito:
a) dal fondo della Cassa
Ammalati esistente al 1° Settembre 1913
b)
dal contributo dei
Soci come è più oltre stabilito;
e) dalle multe
disciplinari applicate dal personale di direzione e sorveglianza
dello Stabilimento;
d) dalle
giornate di deposito perdute o non reclamate dall’amministrazione
del Canapificio Veneto;
e) dagli
interessi corrisposti a suo tempo dal Canapificio Veneto depositario
del capitale;
f) da
altri eventuali proventi.
Dei Soci
Art. 3. - Di questa
istituzione devono far parte tutti gli operai dello Stabilimento
e tutti quelli che entreranno posteriormente alla data del presente
Statuto, il quale è reso obbligatorio come allegato al Regolamento
dello Stabilimento.
Art. 4. -
I
Soci si dividono in due categorie: effettivi ed onorari.
a)
Sono effettivi tutti i contribuenti.
b)
Sono Soci onorari coloro che tali saranno nominati dalla Assemblea
dei Soci per speciali benemerenze acquistate verso la Società.
Art. 5. -
Ogni
Socio deve osservare scrupolosamente lo Statuto Sociale ed attenersi
alle deliberazioni prese dal Consiglio e dalla Assemblea.
Art. 6. - Il Consiglio
Direttivo renderà noto il nome di quel Socio che a scopo di lucro
simulasse una malattia o danneggiasse la Società in qualsiasi modo;
ed inoltre verranno applicati dalla Direzione dello Stabilimento
quei provvedimenti che saranno del caso.
Contributi
Sociali
Art. 7. - Ogni Socio
pagherà quale contributo 1’ uno per cento sull’ importo della sua
paga.
Art. 8.
- La
riscossione della percentuale suddetta verrà eseguita dalla amministrazione
della Ditta mediante ritenuta sulla paga di ciascun Socio.
Art. 9. -
il
Socio clic lascia lo Stabilimento, sia per volontà propria che per
licenziamento, cessa da quel momento di far parte della Società
e decade da ogni diritto di sussidio, nonché di rifusione delle
quote pagate e di comproprietà dell’ente sociale. I soli Soci colpiti
dalla leva militare o licenziati d’ufficio durante una lunga malattia
o per mancanza di lavoro, non perderanno 1’anzianità acquistata
al momento della, loro cancellazione dal ruolo del personale presente,
quando curino la propria riammissione al lavoro non appena la causa
della loro assenza forzata cessi di essere.
Sussidi di malattia
Art. 10. - In caso di malattia al Socio
verrà corri sposto un sussidio giornaliero uguale alla metà della
paga giornaliera. I Soci che abbiano compiuto
i venticinque anni di ininterrotto servizio oltre al sussidio ordinario
avranno diritto per i primi 60 giorni ad altro sussidio addizionale
di L. 0.50 al giorno.
La
paga giornaliera dei cottimisti verrà stabilita sommando il guadagno
fatto dagli stessi nei quindici giorni precedenti al primo (li malattia
e dividendo il totale per le giornate effettive di lavoro.
Art. 11. — Non verrà corrisposto sussidio per le malattie di durata
inferiore ai due giorni.
Art. 12. — Il diritto a percepire il sussidio di malattia, per il
Socio, decorre soltanto dopo che sia compiuto il sesto mese dalla
sua ammissione effettiva al lavoro.
Il
Socio assente quindici o più giorni lavorativi consecutivi per motivo
estraneo a malattie da lui stesso, sofferte, all atto del suo ritorno
al lavoro verrà calcolato come nuovo ammesso.
Art. 13. - La durata massima del verrà sussidio, sempre leterminata
dal Consiglio Direttivo e potrà variare nel corso dell’ anno a seconda
delle finanze sociali. Come regola il sussidio
viene determinato colle seguenti norme:
per i primi 60 giorni
il Socio verrà sussidiato nella misura di cui all’art. 10; continuando
la malattia il Socio avrà diritto ad un altro sussidio per la durata
di sessanta giorni nella misura di un terzo della paga giornaliera.
Dopo di questo non percepirà altro sussidio.
Quel Socio che avrà
percepito l’intero sussidio non potrà essere nuovamente sussidiato
se non dopo sei mesi di continuato lavoro.
Sono comprese nei sussidio
tutte le domeniche e feste.
Art. 14. -
La
denuncia della malattia deve essere fatta al Consiglio Direttivo
con un primo certificato medico presentato non più tardi del secondo
giorno in cui il Socio cade ammalato; in caso diverso verrà considerato
come primo giorno di malattia quello in cui il certificato viene
presentato.
Art. 15. - Le sovvenzioni
decorreranno dal primo giorno di malattia stabilito secondo le norme
dell’ art. 14; il sussidio terminerà colla data della dichiarazione
medica di guarigione. Il tutto salvo verifica delle assenze del
Socio nel libro paga quindicinale tenuto dall’ amministrazione della
Ditta.
Art. 16. — In caso di
infortunio al Socio non spetta alcun sussidio.
Alle
puerpere verrà corrisposto un sussidio di 40 giorni ed uno straordinario
di L. 40.
Art.
17. - Il Socio colpito fuori stabilimento da disgrazia accidentale
di certa entità, constatata dal Consiglio, avrà diritto per i. giorni
in cui è obbligato a letto per ordine del medico, al sussidio stabilito
dall’ articolo 10.
Saranno pure
considerati malattie e come tali sussidiati, quegli infortuni che
non verranno riconosciuti dalla Società assìcuratrice.
Art.
18. - Nel caso di convalescenza molto prolungata il Consiglio Direttivo
sorveglierà che le istruzioni di cura abbiano effetto pratico per
evitare abusi.
Art.
19. - Il Socio ricoverato per la
cura della malattia nell’ospedale ha pure diritto al sussidio.
Art. 20. - Il
Socio non percepirà sussidio se avrà simulato malattia per qualunque
motivo, oppure se la malattia fu cagionata da ubbriachezza, disoneste
abitudini di vita compresi la gravidanza e il parto illegittimi
o ferite riportate in rissa per propria colpa. Il Socio che tentasse
trarre in inganno la Società simulando malattia o lucrando prolungandola
maliziosamente, oltre alle punizioni stabilite dall’art. 6, decade
dal diritto
del sussidio per
tre mesi successivi dalla avvenuta mancanza. La stessa disposizione
si applica per quel Socio che non adempie scrupolosamente le prescrizioni
del medico o che, senza aver ottenuto un permesso scritto dal
medico,
è trovato assente da casa o sulla via.
Art. 21. - In caso di
epidemia, il Consiglio Direttivo, a norma dei bisogni e delle circostanze,
stabilirà le modificazioni da apportarsi al contributo sociale ed
in merito alla riduzione del sussidio affinchò la Società si trovi
sempre in equilibrio colle relative spese.
Art. 22. - La malattia
si riterrà continua qualunque sia la sua natura, se dalla guarigione
alla ricaduta non sono trascorsi sei mesi.
Sussidi
alle famiglie dei Soci defunti
Art. 23. - In caso di
morte di un Socio la Società concorre alle spese funebri con L.
75.
Il coniuge o gli orfani
od i genitori di. un Socio avranno diritto per una volta tanto ad
un sussidio di L. 50; e il coniuge o gli orfani od i genitori di
quello che entrerà a far parte della Società dopo 1’approvazione
del presente Statuto avranno diritto a quest’ultimo sussidio solo
dopo un anno di continuata permanenza nello Stabilimento del loro
parente.
Assemblea
Generale
Art.
24. - L’ Assemblea Generale dei Soci verrà convocata una volta all’anno
entro il mese di Gennaio per la discussione ed approvazione del
bilancio consuntivo, per il resoconto morale ed economico della
Società e per la nomina
delle cariche sociali, straordinariamente tutte le volte che il
Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno nell’ interesse della Società.
Art. 25. - Le deliberazioni dell’Assemblea
saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti e tali
deliberazioni saranno prese a semplice maggioranza
di voti.
Art.
26. L’ Assemblea Generale nomina a scheda segreta tre membri del
Consiglio Direttivo ai quali la Ditta ne aggiungerà tre di sua fiducia;
l’Assemblea nomina pure tre Revisori dei conti. Tanto i membri del
Consiglio Direttivo nominati dall’Assemblea, quanto i tre Revisori
dei conti dovranno essere scelti fra i Soci.
Consiglio Direttivo
Art. 27. - Un Consigliere,
per turno, diventa l’esecutorio delle deliberazioni dell’Assemblea
e del Consiglio. Direttivo.
Il Consiglio Direttivo
si radunerà in generale una volta al mese; ha la rappresentanza
della Società, 1’amministra a norma dello Statuto e prende tutti
quei provvedimenti che sono inerenti all’ Ufficio suo.
Le adunanze del Consiglio
sono valide quando sono presenti almeno quattro membri e quando
ambo le parti siano rappresentate in numero eguale e le deliberazioni
saranno prese a semplice maggioranza di voti.
In
ogni controversia giudicherà inappellabilmente un arbitro scelto
di comune accordo dalle due parti.
Art.
28. - La firma sociale è devoluta al Consigliere di turno.
Art. 29.
—
Tutte le cariche sociali sono annuali
e gli scaduti sono rieleggibili.
In
caso di decadenza, dimissione o morte di un rappresentante dei Soci
nel Consiglio Direttivo, verrà designato il successore provvisorio
dal Consiglio stesso.
Amministrazione
della Società
Art. 30. - L’Amministrazione
della Società, il servizio Cassa e le forniture degli stampati saranno
fatti gratuitamente dalla Ditta.
Sarà cura del Consiglio
Direttivo aver sempre in ordine e ostensibili tutti
i conti relativi al fondo sociale.
Il
capitale sociale sarà depositato presso la Ditta che corrisponderà
tutti gli anni l’interesse d'uso.
Art. 31. - Gli ordini di pagamento dovranno
avere la firma del Consigliere di turno e dovranno essere corredati
da relativo documento. I pagamenti
si faranno tutti i sabati dalle ore 17 alle 18 alla Cassa del Canapificio.
Controllo
Art. 32. - Il Consiglio
Direttivo, tutte le volte che lo riterrà necessario, delegherà una
o più persone oneste ed esperte alle quali spetterà il compito di
controllare l’autenticità delle malattie dei Soci. A queste persone
comandate in servizio sarà dovuto dalla Società di M. S. il risarcimento
del tempo impiegato e
delle spese sostenute.
Scioglimento
della Società
Art. 33. - In caso di
scioglimento della Ditta (esclusa la sua trasformazione) e salvo
eventuali accordi con la Ditta surrogante, il fondo sociale passerà
immediatamente all’amministrazione degli operai i quali dovranno
a tal uopo nominare una rappresentanza provvisoria di cinque membri
con mandato amministrativo e di cassa. Detta rappresentanza dovrà
convocare entro tre mesi dallo scioglimento stesso l’Assemblea generale,
presentando proposte per l’indirizzo avvenire da. darsi al sodalizio.
Disposizione
transitoria
Art. 34. -
Lo
Statuto presente andrà in attività dal 1 settembre 1913.