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Società Operaia di Mutuo Soccorso
"Lodovico Boschieri"

 
 
Lo Statuto della S.O.M.S. del Canapificio Veneto
 
 

 

Questo lo Statuto della Società Operaia di Mutuo Soccorso fondata nel 1913 da Andrea Antonini per gli Operai del Canapificio Veneto, che erano obbligati ad iscrivervisi.

 


 

 

Il Socio che cessa di far parte dello Stabilimento ha l’obbligo di restituire al Consigliere di turno la copia che gli viene data in consegna del presente Statuto.

 

STATUTO

approvato nell’ Assemblea generale del 24 Agosto 1913 e modificato in data 25 Ottobre 1914 e 15 Febbraio 1921

 

 

Natura e scopo della Società

 

Art 1. - E’ costituita una Società di Mutuo soccorso fra gli operai del Canapificio Veneto Antonini & Ceresa S. A. - Crocetta Trevigiana collo scopo di sussidiare i Soci in caso di malattia e le rispettive famiglie in caso di morte.

La Società si asterrà sempre ed in modo assoluto da qualsiasi manifestazione politica.

 

 

Mezzi di cui dispone

 

Art. 2. -  Il fondo della Società di M.S. è costituito:

a) dal fondo della Cassa Ammalati esistente al 1° Settembre 1913

b) dal contributo dei Soci come è più oltre stabilito;

e) dalle multe disciplinari applicate dal personale di direzione e sorveglianza dello Stabilimento;

d) dalle giornate di deposito perdute o non reclamate dall’amministrazione del Canapificio Veneto;

e) dagli interessi corrisposti a suo tempo dal Canapificio Veneto depositario del capitale;

f)  da altri eventuali proventi.

 

Dei Soci

 

Art. 3. - Di questa istituzione devono far parte tutti gli operai dello Stabilimento e tutti quelli che entreranno posteriormente alla data del presente Statuto, il quale è reso obbligatorio come allegato al Regolamento dello Stabilimento.

 

Art. 4. -  I Soci si dividono in due categorie: effettivi ed onorari.

a)     Sono effettivi tutti i contribuenti.

b)     Sono Soci onorari coloro che tali saranno nominati dalla Assemblea dei Soci per speciali benemerenze acquistate verso la Società.

Art. 5. -  Ogni Socio deve osservare scrupolosamente lo Statuto Sociale ed attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio e dalla Assemblea.

 

Art. 6. - Il Consiglio Direttivo renderà noto il nome di quel Socio che a scopo di lucro simulasse una malattia o danneggiasse la Società in qualsiasi modo; ed inoltre verranno applicati dalla Direzione dello Stabilimento quei provvedimenti che saranno del caso.

 

Contributi Sociali

 

Art. 7. - Ogni Socio pagherà quale contributo 1’ uno per cento sull’ importo della sua paga.

 

Art. 8.  - La riscossione della percentuale suddetta verrà eseguita dalla amministrazione della Ditta mediante ritenuta sulla paga di ciascun Socio.

 

Art. 9. -  il Socio clic lascia lo Stabilimento, sia per volontà propria che per licenziamento, cessa da quel momento di far parte della Società e decade da ogni diritto di sussidio, nonché di rifusione delle quote pagate e di comproprietà dell’ente sociale. I soli Soci colpiti dalla leva militare o licenziati d’ufficio durante una lunga malattia o per mancanza di lavoro, non perderanno 1’anzianità acquistata al momento della, loro cancellazione dal ruolo del personale presente, quando curino la propria riammissione al lavoro non appena la causa della loro assenza forzata cessi di essere.

 

Sussidi di malattia

 

Art. 10. - In caso di malattia al Socio verrà corri sposto un sussidio giornaliero uguale alla metà della paga giornaliera. I Soci che abbiano compiuto i venticinque anni di ininterrotto servizio oltre al sussidio ordinario avranno diritto per i primi 60 giorni ad altro sussidio addizionale di L. 0.50 al giorno.

La paga giornaliera dei cottimisti verrà stabilita sommando il guadagno fatto dagli stessi nei quindici giorni precedenti al primo (li malattia e divi­dendo il totale per le giornate effet­tive di lavoro.

 

Art. 11. — Non verrà corrisposto sussidio per le malattie di durata inferiore ai due giorni.

 

Art. 12. — Il diritto a percepire il sussidio di malattia, per il Socio, decorre soltanto dopo che sia compiuto il sesto mese dalla sua ammissione effettiva al lavoro.

Il Socio assente quindici o più giorni lavorativi consecutivi per motivo estraneo a malattie da lui stesso, sofferte, all atto del suo ritorno al lavoro verrà calcolato come nuovo ammesso.

 

Art. 13. - La durata massima del verrà  sussidio, sempre leterminata dal Consiglio Direttivo e potrà variare nel corso dell’ anno a seconda delle finanze sociali. Come regola il sussidio viene determinato colle seguenti norme:

per i primi 60 giorni il Socio verrà sussidiato nella misura di cui all’art. 10; continuando la malattia il Socio avrà diritto ad un altro sussidio per la durata di sessanta giorni nella misura di un terzo della paga giornaliera. Dopo di questo non percepirà altro sussidio.

Quel Socio che avrà percepito l’intero sussidio non potrà essere nuovamente sussidiato se non dopo sei mesi di continuato lavoro.

Sono comprese nei sussidio tutte le domeniche e feste.

 

Art. 14. -  La denuncia della malattia deve essere fatta al Consiglio Direttivo con un primo certificato medico presentato non più tardi del secondo giorno in cui il Socio cade ammalato; in caso diverso verrà considerato come primo giorno di malattia quello in cui il certificato viene presentato.

 

Art. 15. - Le sovvenzioni decorreranno dal primo giorno di malattia stabilito secondo le norme dell’ art. 14; il sussidio terminerà colla data della dichiarazione medica di guarigione. Il tutto salvo verifica delle assenze del Socio nel libro paga quindicinale tenuto dall’ amministrazione della Ditta.

 

Art. 16. — In caso di infortunio al Socio non spetta alcun sussidio.

Alle puerpere verrà corrisposto un sussidio di 40 giorni ed uno straordinario di L. 40.

 

Art. 17. - Il Socio colpito fuori stabilimento da disgrazia accidentale di certa entità, constatata dal Consiglio, avrà diritto per i. giorni in cui è obbligato a letto per ordine del medico, al sussidio stabilito dall’ articolo 10.

Saranno pure considerati malattie e come tali sussidiati, quegli infortuni che non verranno riconosciuti dalla Società assìcuratrice.

 

Art. 18. - Nel caso di convalescenza molto prolungata il Consiglio Direttivo sorveglierà che le istruzioni di cura abbiano effetto pratico per evitare abusi.

 

Art. 19. - Il Socio ricoverato per la cura della malattia nell’ospedale ha pure diritto al sussidio.

 

Art. 20. - Il Socio non percepirà sussidio se avrà simulato malattia per qualunque motivo, oppure se la malattia fu cagionata da ubbriachezza, disoneste abitudini di vita compresi la gravidanza e il parto illegittimi o ferite riportate in rissa per propria colpa. Il Socio che tentasse trarre in inganno la Società simulando malattia o lucrando prolungandola maliziosamente, oltre alle punizioni stabilite dall’art. 6, decade dal diritto del sussidio per tre mesi successivi dalla avvenuta mancanza. La stessa disposizione si applica per quel Socio che non adempie scrupolosamente le prescrizioni del medico o che, senza aver ottenuto un permesso scritto dal medico, è trovato assente da casa o sulla via.

 

Art. 21. - In caso di epidemia, il Consiglio Direttivo, a norma dei bisogni e delle circostanze, stabilirà le modificazioni da apportarsi al contributo sociale ed in merito alla riduzione del sussidio affinchò la Società si trovi sempre in equilibrio colle relative spese.

 

Art. 22. - La malattia si riterrà continua qualunque sia la sua natura, se dalla guarigione alla ricaduta non sono trascorsi sei mesi.

 

Sussidi alle famiglie dei Soci defunti

 

Art. 23. - In caso di morte di un Socio la Società concorre alle spese funebri con L. 75.

Il coniuge o gli orfani od i genitori di. un Socio avranno diritto per una volta tanto ad un sussidio di L. 50; e il coniuge o gli orfani od i genitori di quello che entrerà a far parte della Società dopo 1’approvazione del presente Statuto avranno diritto a quest’ultimo sussidio solo dopo un anno di continuata permanenza nello Stabilimento del loro parente.

 

Assemblea Generale

 

Art. 24. - L’ Assemblea Generale dei Soci verrà convocata una volta all’anno entro il mese di Gennaio per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, per il resoconto morale ed economico della Società e per la nomina delle cariche sociali, straordinariamente tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno nell’ interesse della Società.

 

Art. 25. - Le deliberazioni dell’Assemblea saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti e tali deliberazioni saranno prese a semplice maggioranza di voti.

 

Art. 26. L’ Assemblea Generale nomina a scheda segreta tre membri del Consiglio Direttivo ai quali la Ditta ne aggiungerà tre di sua fiducia; l’Assemblea nomina pure tre Revisori dei conti. Tanto i membri del Consiglio Direttivo nominati dall’Assemblea, quanto i tre Revisori dei conti dovranno essere scelti fra i Soci.

 

Consiglio Direttivo

 

Art. 27. - Un Consigliere, per turno, diventa l’esecutorio delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio. Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si radunerà in generale una volta al mese; ha la rappresentanza della Società, 1’amministra a norma dello Statuto e prende tutti quei provvedimenti che sono inerenti all’ Ufficio suo.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando sono presenti almeno quattro membri e quando ambo le parti siano rappresentate in numero eguale e le deliberazioni saranno prese a semplice maggioranza di voti.

In ogni controversia giudicherà inappellabilmente un arbitro scelto di comune accordo dalle due parti.

 

Art. 28. - La firma sociale è devoluta al Consigliere di turno.

 

Art. 29. Tutte le cariche sociali sono annuali e gli scaduti sono rieleggibili.

In caso di decadenza, dimissione o morte di un rappresentante dei Soci nel Consiglio Direttivo, verrà designato il successore provvisorio dal Consiglio stesso.

 

Amministrazione della Società

 

Art. 30. - L’Amministrazione della Società, il servizio Cassa e le forniture degli stampati saranno fatti gratuitamente dalla Ditta.

Sarà cura del Consiglio Direttivo aver sempre in ordine e ostensibili tutti i conti relativi al fondo sociale.

Il capitale sociale sarà depositato presso la Ditta che corrisponderà tutti gli anni l’interesse d'uso.

 

Art. 31. - Gli ordini di pagamento dovranno avere la firma del Consigliere di turno e dovranno essere corredati da relativo documento. I pagamenti si faranno tutti i sabati dalle ore 17 alle 18 alla Cassa del Canapificio.

 

Controllo

 

Art. 32. - Il Consiglio Direttivo, tutte le volte che lo riterrà necessario, delegherà una o più persone oneste ed esperte alle quali spetterà il compito di controllare l’autenticità delle malattie dei Soci. A queste persone comandate in servizio sarà dovuto dalla Società di M. S. il risarcimento del tempo impiegato e delle spese sostenute.

 

Scioglimento della Società

 

Art. 33. - In caso di scioglimento della Ditta (esclusa la sua trasformazione) e salvo eventuali accordi con la Ditta surrogante, il fondo sociale passerà immediatamente all’amministrazione degli operai i quali dovranno a tal uopo nominare una rappresentanza provvisoria di cinque membri con mandato amministrativo e di cassa. Detta rappresentanza dovrà convocare entro tre mesi dallo scioglimento stesso l’Assemblea generale, presentando proposte per l’indirizzo avvenire da. darsi al sodalizio.

 

Disposizione transitoria

 

Art. 34. -  Lo Statuto presente andrà in attività dal 1 settembre 1913.